Art. 84

Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione

In vigore dal 12 giu 2007
Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione 1.   In caso di gestione decentrata, la struttura operativa invia alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale una relazione annuale settoriale entro il 30 giugno di ogni anno. 2.   Al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del programma viene inviata una relazione finale settoriale alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale. La relazione finale settoriale copre l'intero periodo di attuazione e comprende l'ultima relazione annuale settoriale. 3.   Le relazioni settoriali vengono esaminate dal comitato TAIB prima di essere trasmesse alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale. 4.   Le relazioni settoriali comprendono le seguenti informazioni: a) elementi quantitativi e qualitativi riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del programma, gli assi prioritari o le operazioni in relazione a obiettivi specifici e verificabili; b) informazioni dettagliate sull'attuazione finanziaria del programma; c) informazioni sulle misure adottate dalla struttura operativa o dal comitato TAIB per garantire la qualità e l'efficacia dell'attuazione, in particolare: i) le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; ii) una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma e delle eventuali misure adottate successivamente; iii) il ricorso all'assistenza tecnica; d) informazioni sulle attività svolte per pubblicizzare il programma e fornire informazioni su di esso, in conformità con l'.
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Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione (Art. 84 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo