Art. 82
Valutazione
In vigore dal 12 giu 2007
Valutazione
1. Tutti i programmi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» sono sottoposti ad una valutazione intermedia e/o ex post, in conformità con l' del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione.
2. Prima di conferire i poteri di gestione al paese beneficiario la Commissione esegue delle valutazioni intermedie ed ex post.
In seguito al conferimento dei poteri di gestione, spetta al paese beneficiario eseguire le valutazioni intermedie, fatto salvo il diritto della Commissione di eseguire le valutazioni intermedie ad hoc dei programmi che essa ritiene opportune.
La valutazione ex post rimane una prerogativa della Commissione anche dopo il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario.
3. Ai sensi dell' del regolamento IPA, le sintesi delle relazioni sulla valutazione intermedia e su quella ex post vengono trasmesse al comitato IPA per la discussione.
Storico versioni
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