Art. 101

Principi generali

In vigore dal 12 giu 2007
Principi generali I sistemi di gestione e di controllo dei programmi transfrontalieri stabiliti dai paesi partecipanti prevedono: a) la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma transfrontaliero; d) sistemi di contabilità, controllo e rendicontazione finanziaria affidabili e informatizzati; e) un sistema di informazione e controllo nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi; g) sistemi e procedure per garantire un'adeguata pista di controllo; h) procedure di rendicontazione e controllo per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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Principi generali (Art. 101 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo