Art. 101
Principi generali
In vigore dal 12 giu 2007
Principi generali
I sistemi di gestione e di controllo dei programmi transfrontalieri stabiliti dai paesi partecipanti prevedono:
a)
la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo;
b)
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi;
c)
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma transfrontaliero;
d)
sistemi di contabilità, controllo e rendicontazione finanziaria affidabili e informatizzati;
e)
un sistema di informazione e controllo nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
f)
disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
g)
sistemi e procedure per garantire un'adeguata pista di controllo;
h)
procedure di rendicontazione e controllo per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
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