Art. 119
Competenze della Commissione
In vigore dal 12 giu 2007
Competenze della Commissione
1. Conformemente alla procedura di cui all’, la Commissione si assicura che i paesi partecipanti abbiano creato sistemi di gestione e di controllo a norma degli e, sulla base delle relazioni di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit di cui all', paragrafo 1, lettera c), e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi transfrontalieri.
2. Fatte salve le attività di audit condotte dai paesi partecipanti, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono eseguire audit in loco per accertare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere audit sulle operazioni incluse nei programmi transfrontalieri, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dei paesi partecipanti.
I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati per via elettronica, relativi alle spese finanziate dai fondi comunitari.
Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale.
3. La Commissione può chiedere a un paese partecipante di effettuare un audit in loco per accertare il buon funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali audit possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.
Storico versioni
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