Art. 120
Cooperazione con le autorità di audit
In vigore dal 12 giu 2007
Cooperazione con le autorità di audit
La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi transfrontalieri per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare duplicazioni ingiustificate del lavoro svolto.
La Commissione e le autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta all’anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale e il parere presentati ai sensi dell’ e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi transfrontalieri.
Storico versioni
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