Art. 121

Appalti

In vigore dal 12 giu 2007
Appalti 1.   Per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d'appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alla decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006, sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi. Tali disposizioni si applicano all'intera area del programma transfrontaliero, sia sul territorio degli Stati membri che su quello dei paesi beneficiari. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 vengono incluse nell'accordo scritto concluso tra i paesi partecipanti secondo quanto stabilito all'. 3.   Nel caso dei programmi transfrontalieri attuati in base agli accordi transitori di cui all', il paragrafo 1 non si applica alla parte del programma attuata sul territorio dello Stato membro, salvo diversamente disposto dagli Stati membri partecipanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-121

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo