Art. 122
Norme comuni per i pagamenti
In vigore dal 12 giu 2007
Norme comuni per i pagamenti
1. I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a valere sui fondi comunitari sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Essi sono versati all’organismo designato dai paesi partecipanti.
3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, l'autorità di certificazione trasmette alla Commissione una previsione provvisoria delle sue probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.
4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dai paesi partecipanti avvengono per via elettronica. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, l'autorità di certificazione può trasmettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.
Storico versioni
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