Art. 118
Conclusione di accordi tra paesi partecipanti e comunicazione degli stessi
In vigore dal 12 giu 2007
Conclusione di accordi tra paesi partecipanti e comunicazione degli stessi
Oltre alle informazioni elencate all', paragrafi 2 e 3, la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende gli accordi presi dai paesi partecipanti per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di esercitare le funzioni previste dal presente regolamento e garantire l'adempimento, da parte dei paesi partecipanti, dei loro obblighi per quanto riguarda il recupero dei fondi indebitamente versati, secondo quanto stabilito all', paragrafo 2.
Tali accordi vengono inseriti, insieme alle disposizioni riguardanti le norme e le procedure per gli appalti pubblici di cui all', in un accordo scritto concluso tra i paesi partecipanti e allegato alla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'.
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