Art. 132

Data di presentazione delle domande di pagamento intermedio e termini per il pagamento

In vigore dal 12 giu 2007
Data di presentazione delle domande di pagamento intermedio e termini per il pagamento 1.   Ove possibile, l'autorità di certificazione invia alla Commissione le domande di pagamento intermedio per ciascun programma transfrontaliero tre volte all'anno. Affinché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è il 31 ottobre. 2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi e in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell', la Commissione effettua il pagamento intermedio entro i due mesi successivi alla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'.
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Data di presentazione delle domande di pagamento intermedio e termini per il pagamento (Art. 132 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo