Art. 131
Ricevibilità delle domande di pagamento intermedio
In vigore dal 12 giu 2007
Ricevibilità delle domande di pagamento intermedio
1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
a)
alla Commissione devono essere state inviate una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all';
b)
la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo del contributo a valere sui fondi comunitari fissato nella decisione della Commissione che approva il programma transfrontaliero;
c)
l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale sull'attuazione conformemente all';
d)
assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione alla/e operazione/i le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.
2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa i paesi partecipanti e l'autorità di certificazione entro un mese, affinché possano essere adottate le misure necessarie per porvi rimedio.
Storico versioni
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