Art. 35

Gestione delle entrate

In vigore dal 12 giu 2007
Gestione delle entrate 1.   Per entrate, ai fini del presente regolamento, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento, attraverso vendite, affitti, servizi, tasse di iscrizione o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue: a) le entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati nel caso degli investimenti in aziende; b) le entrate generate nell'ambito di una misura di ingegneria finanziaria, quali il capitale di rischio, i fondi per mutui, i fondi di garanzia e il leasing; c) gli eventuali contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del programma. 2.   Le entrate definite al paragrafo 1 rappresentano un reddito che viene detratto dall'importo delle spese ammissibili per l'operazione in questione. Al più tardi al momento della chiusura del programma, esse vengono detratte integralmente o proporzionalmente dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata. 3.   Il presente articolo non si applica: — alla componente «sviluppo rurale», — alle infrastrutture generatrici di reddito di cui all'.
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Gestione delle entrate (Art. 35 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo