Art. 52
In vigore dal 30 giu 2005
1. L' non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:
a)
le quantità di prodotti di cui all', paragrafo 1, esportati sotto forma di merci ottenute in parte da prodotti per i quali il versamento di una restituzione all'esportazione è prevista dai regolamenti di cui all', paragrafo 1, e in parte da altri prodotti, ai sensi dell’, terzo comma;
b)
le quantità di uova o di prodotti a base di uova esportate sotto forma di paste alimentari del codice NC 1902 11 00 ;
c)
la quantità di sostanza secca delle paste fresche di cui all', secondo comma;
d)
la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 2905 44 e 3824 60 , nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute da prodotti amilacei e da saccarosio;
e)
le quantità di caseine esportate sotto forma di merci del codice NC 3501 90 90 ;
f)
il grado Plato della birra di malto, del codice NC 2202 90 10 ;
g)
le quantità di orzo non trasformato in malto ammesse dalle autorità competenti.
La descrizione delle merci di cui all'allegato III, contenuta nella dichiarazione di esportazione e nella domanda di restituzione, deve essere conforme alla nomenclatura di tale allegato.
2. In sede di analisi di merci ai sensi degli o ai sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo, si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione (22) o, in mancanza, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di merci simili importate nella Comunità.
3. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate, da un canto, le quantità di merci esportate e, dall'altro, i quantitativi dei prodotti di cui all', paragrafo 1, o un riferimento alla composizione determinata conformemente all', terzo comma. Tuttavia, ove si applichi l', secondo comma, nel documento sono indicate, al posto dei suddetti quantitativi, le quantità dei prodotti di base, figuranti nella colonna 4 dell'allegato IV, corrispondenti ai risultati dell'analisi della merce esportata.
4. Affinché sia concessa la restituzione le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99 , da 0403 90 71 a 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 e 2105 00 99 , devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, di tale direttiva.
Affinché sia concessa le restituzione le merci dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , devono essere conformi alle disposizioni del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE.
5. Ai fini dell'applicazione degli , ciascuno Stato membro informa la Commissione dei controlli ai quali i vari tipi di merci esportate sono sottoposti nel suo territorio. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
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