Art. 10
In vigore dal 30 giu 2005
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate. Se tuttavia in una delle fasi del processo di fabbricazione di tali merci un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato, impiegato in una fase successiva, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato come effettivamente impiegato.
Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ciascuna merce esportata.
Tuttavia, nel caso di merci oggetto di correnti regolari di esportazione, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, le quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, sulla base della formula di fabbricazione di tali merci oppure sulla base delle quantità medie di prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate rimangono la base di calcolo finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.
Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti così determinate devono essere confermate almeno una volta l'anno.
Storico versioni
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