Art. 9
In vigore dal 30 giu 2005
Salva l'applicazione dell', se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità competenti in conformità dell':
a)
un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato e ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui all' o all' del presente regolamento;
b)
un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di cui all' o all' oppure ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) del presente comma.
La quantità di riferimento viene determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate. Ai fini del calcolo di tale quantità, si applicano i tassi di conversione di cui all'allegato VII oppure, se del caso, le modalità particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza e i coefficienti di cui all'.
Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche del codice NC 2208 , la quantità di riferimento è 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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