Art. 12
In vigore dal 30 giu 2005
1. Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.
2. Ogni prodotto agricolo, impiegato ai sensi dell', che dia diritto ad una restituzione e che scompaia durante il normale processo di fabbricazione, a esempio trasformandosi in vapore, in fumo oppure in polveri o ceneri non recuperabili, dà diritto alla restituzione per l’intera quantità impiegata.
3. Le quantità di merci che non vengano effettivamente esportate non danno diritto a restituzioni per quanto riguarda le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, fermo restando l’, paragrafo 1.
Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci effettivamente esportate.
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