Art. 14
In vigore dal 30 giu 2005
La fissazione del tasso di restituzione, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e delle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotto di base.
Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
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