Art. 15
In vigore dal 30 giu 2005
1. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:
a)
i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale;
b)
il livello della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe;
c)
la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo;
d)
l'evoluzione tanto delle spese quanto dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale;
e)
il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
2. Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili, in tutti gli Stati membri e conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore considerato, ai prodotti di base o ai prodotti equiparati.
3. All'esportazione delle merci del codice NC 3505 10 50 è applicato un tasso ridotto qualora per il prodotto di base, impiegato durante il presunto periodo di fabbricazione delle merci a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (18), spetti una restituzione alla produzione. Il tasso ridotto è fissato in conformità dell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1043:oj#art-15