Art. 15

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato comunitario e i prezzi praticati sul mercato mondiale; b) il livello della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe; c) la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo; d) l'evoluzione tanto delle spese quanto dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale; e) il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. 2.   Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili, in tutti gli Stati membri e conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore considerato, ai prodotti di base o ai prodotti equiparati. 3.   All'esportazione delle merci del codice NC 3505 10 50 è applicato un tasso ridotto qualora per il prodotto di base, impiegato durante il presunto periodo di fabbricazione delle merci a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (18), spetti una restituzione alla produzione. Il tasso ridotto è fissato in conformità dell' del presente regolamento.
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