Art. 20

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti: a) è stata chiesta, conformemente all', la fissazione anticipata del tasso di restituzione; b) è stata fatta domanda conformemente all', paragrafo 2, e il tasso di restituzione è stato fissato in anticipo il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo di restituzione. 2.   Qualora si applichi il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato all'esportazione effettuata successivamente a tale data durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente all', paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo. Il tasso di restituzione è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato V per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso. 3.   Gli estratti di titoli di restituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000, non possono essere oggetto di fissazione anticipata indipendentemente dai titoli da cui sono ricavati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1043:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo