Art. 41

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo. 2.   A norma del presente articolo, al di fuori dei periodi di cui agli , dal 1o ottobre di ciascun esercizio finanziario si possono presentare, con riferimento a gare d'appalto pubblicate in un paese terzo importatore, domande di titoli che fissano anticipatamente la restituzione all'esportazione alla data del giorno di presentazione della domanda se la somma degli importi relativi a una stessa gara d'appalto, per i quali uno o più esportatori abbiano presentato domande di titoli di restituzione e per i quali non sia ancora stato emesso alcun titolo, non supera 2 milioni di euro. Tuttavia tale massimale può essere portato a 4 milioni di euro se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario ai sensi dell’, paragrafo 1, supera il 50 %. 3.   L'importo per il quale si presenta domanda di titoli non può superare la quantità indicata nel bando di gara moltiplicata per il corrispondente tasso di restituzione fissato anticipatamente il giorno in cui si presenta la domanda. Non si tiene conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara. 4.   Oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1291/2000, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'importo di ciascun titolo chiesto nonché la data e l'ora di presentazione della domanda. 5.   Ove gli importi notificati ai sensi del paragrafo 4, sommati agli importi per i quali sono già stati domandati uno o più titoli nell'ambito della stessa gara d'appalto, superino il massimale di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica agli Stati membri, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, che il titolo di restituzione non verrà rilasciato all'operatore. 6.   La Commissione può sospendere l'applicazione del paragrafo 2 qualora la somma degli importi dei titoli di restituzione emettibili conformemente all' del regolamento (CE) n. 1291/2000 superi 4 milioni di euro in un esercizio finanziario. Le decisioni di sospensione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 7.   In deroga all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, i titoli di restituzione rilasciati conformemente all' del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono validi dal giorno in cui sono emessi ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli di restituzione sono validi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio oppure, se detto periodo finisce dopo il 30 settembre, fino al 30 settembre. I tassi fissati in anticipo sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo. 8.   L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l’organismo banditore ha risolto il contratto per motivi non imputabili all’aggiudicatario e non costituenti forza maggiore, svincola la cauzione qualora il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. 9.   L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell’, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, che l'organismo banditore ha imposto all’aggiudicatario modifiche del contratto per motivi a lui non imputabili e non costituenti forza maggiore, può prorogare la validità del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre. 10.   Se l'aggiudicatario dell'appalto fornisce la prova, ai sensi dell’, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000 che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo banditore ha fatto valere tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto se il quantitativo esportato è inferiore di non oltre il 10 % al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo. Il primo comma si applica a condizione che il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso il tasso del 95 % di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento è sostituito dal 90 %. 11.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di 21 giorni di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è portato a 44 giorni.
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