Art. 36

In vigore dal 30 giu 2005
L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle serie di cui all' è pari al: a) 30 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 settembre, per la serie di cui all', primo comma, lettera a); b) 27 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 novembre, per la serie di cui all', primo comma, lettera b); c) 32 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 gennaio, per la serie di cui all', primo comma, lettera c); d) 44 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 marzo, per la serie di cui all', primo comma, lettera d); e) 67 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 maggio, per la serie di cui all', primo comma, lettera e); f) 100 % dell'importo calcolato in conformità dell', alla data del 14 luglio, per la serie di cui all', primo comma, lettera f).
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