Art. 34
In vigore dal 30 giu 2005
Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:
a)
il 14 settembre, per i titoli di cui all', primo comma, lettera a);
b)
il 14 novembre, per i titoli di cui all', primo comma, lettera b);
c)
il 14 gennaio, per i titoli di cui all', primo comma, lettera c);
d)
il 14 marzo, per i titoli di cui all', primo comma, lettera d);
e)
il 14 maggio, per i titoli di cui all', primo comma, lettera e);
f)
il 14 luglio, per i titoli di cui all', primo comma, lettera f).
Storico versioni
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