Art. 35
In vigore dal 30 giu 2005
1. L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.
2. Dall'importo massimo di restituzioni, determinato conformemente all', paragrafo 2, dell'accordo, vanno detratti gli elementi seguenti:
a)
l'importo che supera l'importo massimo e che è stato indebitamente versato durante l'anno finanziario precedente;
b)
l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento;
c)
gli importi per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione validi per l'esercizio finanziario considerato.
All'ammontare ottenuto in base al primo comma del presente paragrafo va aggiunto l'importo corrispondente ai titoli rilasciati che siano stati restituiti conformemente all'.
Ove l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV sia stato sottoutilizzato, l'ammontare risultante dalle operazioni precedenti viene maggiorato di conseguenza.
Nel determinare l’importo finale si tiene conto delle eventuali incertezze riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
Storico versioni
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