Art. 32
In vigore dal 30 giu 2005
1. Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Tale domanda deve essere presentata all'autorità di pagamento insieme con i titoli corrispondenti, salvo che questi ultimi siano registrati conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento.
L'autorità competente può decidere di non considerare come domanda specifica la pratica relativa al versamento della restituzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
L'autorità competente può considerare come domanda specifica la dichiarazione di esportazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. In tal caso la data di ricezione della domanda specifica da parte dell’autorità di pagamento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è costituita dalla data in cui tale autorità ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere i dati della dichiarazione di esportazione.
2. L'autorità di pagamento determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla quantità e sulla natura dei prodotti di base esportati e sui tassi di restituzione applicabili. Nella dichiarazione di esportazione questi dati devono essere indicati esplicitamente o con un riferimento inequivocabile.
L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro tre mesi dal ricevimento della domanda specifica.
L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1; nelle caselle 28, 29 e 30, è indicato l'importo in euro anziché la quantità.
Il terzo comma si applica, mutatis mutandis, ai titoli conservati in forma elettronica.
3. Dopo l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato, l'esemplare n. 1 viene restituito al titolare o conservato dall'autorità di pagamento su richiesta dell'esportatore.
4. La cauzione relativa all'importo per cui è stato attribuito il titolo di restituzione all'esportazione di merci può essere svincolata oppure può essere trasferita per garantire il versamento anticipato della restituzione conformemente al capo 2 del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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