Art. 5

In vigore dal 30 giu 2005
1.   L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso di restituzione relativo al prodotto di base, calcolato per unità di peso conformemente alla sezione 3. 2.   Quando, a norma dell', paragrafo 2, vengono fissati tassi di restituzione diversi per un determinato prodotto di base, va calcolato un importo separato per ciascuna delle quantità del prodotto di base cui è applicabile un tasso di restituzione distinto. 3.   Ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati, a norma dell', ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.
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