Art. 8
In vigore dal 30 giu 2005
Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l' del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure il regolamento (CE) n. 1785/2003, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare le merci esportate, adeguata in modo che corrisponda ad una certa quantità del prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato V del presente regolamento, purché il prodotto rientri in una delle seguenti categorie:
a)
il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto equiparato a tale prodotto di base;
b)
il prodotto è equiparato ad un prodotto derivato dalla trasformazione di un prodotto di base;
c)
il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto equiparato ad un prodotto derivante dalla trasformazione di un prodotto di base.
Tuttavia, per quanto riguarda l'alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche del codice NC 2208 , la quantità di riferimento è pari a 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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