Art. 6
In vigore dal 30 giu 2005
Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di riferimento», è determinata in conformità degli , salvo che sia fatto riferimento all'allegato III o si applichi l', secondo comma.
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