Art. 51

In vigore dal 30 giu 2005
L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all' o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione. Tuttavia, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell’analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda. Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.
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