Art. 55
In vigore dal 30 giu 2005
1. Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli importi per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
gli importi dei titoli di restituzione che avrebbero dovuto essere versati il mese precedente e per i quali gli obblighi di cui all', paragrafo 1, non sono stati adempiuti a norma dell’, paragrafo 2 o 3;
c)
i titoli di restituzione, di cui all', rilasciati il mese precedente;
d)
i titoli di restituzione rilasciati il mese precedente conformemente all' del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Gli importi di cui al primo comma, lettera b), vanno suddivisi in base all’esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.
2. Prima del 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali imputati prima del 1o ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.
Storico versioni
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