Art. 54
In vigore dal 30 giu 2005
1. Per le esportazioni effettuate tra il 1o ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.
Per le esportazioni effettuate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente ad un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che la Comunità rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 800/1999 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. In deroga all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre, i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento possono rimanere sotto controllo doganale, in attesa di essere trasformati, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre, le merci possono rimanere sottoposte a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.
Storico versioni
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