Art. 28
In vigore dal 30 giu 2005
1. In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:
a)
il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente all', paragrafo 1, o la dicitura di cui all', paragrafo 3;
b)
la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.
2. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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