Art. 29

In vigore dal 30 giu 2005
Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili. La domanda di fissazione anticipata può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione oppure dopo la concessione di quest'ultimo. Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente alla sezione II dell'allegato VI usando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000. La fissazione anticipata non può riguardare le esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda. Le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.
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