Art. 33
In vigore dal 30 giu 2005
I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei serie distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:
a)
il 7 settembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre;
b)
il 7 novembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o dicembre;
c)
il 7 gennaio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o febbraio;
d)
il 7 marzo, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o aprile;
e)
il 7 maggio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o giugno;
f)
il 7 luglio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o agosto.
Gli operatori possono fare domanda di titoli di restituzione soltanto per la serie corrispondente alla prima data limite, tra quelle sopra indicate, successiva al giorno in cui viene presentata la domanda.
Storico versioni
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