Art. 37

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all', la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande presentate entro la data pertinente di cui all', in modo che sia rispettato il massimale stesso. La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di cui all'. 2.   Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli sono rilasciati per l'importo chiesto, moltiplicato per 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all', paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, per quanto riguarda la serie di cui all', primo comma, lettera f), i richiedenti possono ritirare le loro domande entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Entro il 1o agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi relativi alle domande di titoli di restituzione ritirate a norma del secondo comma del paragrafo 2.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo