Art. 38
In vigore dal 30 giu 2005
1. Se rimangono disponibili importi stabiliti in conformità dell', la Commissione, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea effettuata entro il 10 agosto, può ammettere la presentazione di domande di titoli di restituzione a partire dal lunedì successivo per merci da esportare prima del 1o ottobre.
Qualora venga effettuata tale pubblicazione, si applicano i paragrafi 2 e 3.
2. Le domande presentate nel corso di una settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati dal lunedì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.
3. Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:
a)
stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, con riferimento alle quali non sono ancora stati rilasciati titoli;
b)
ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;
c)
sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.
4. I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro quattro giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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