Art. 43

In vigore dal 30 giu 2005
Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell' sono valide solo qualora una cauzione pari al 25 % dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1291/2000. La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall' del presente regolamento.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo