Art. 39
In vigore dal 30 giu 2005
1. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario. Tuttavia i titoli di restituzione di cui all' sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.
I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell' rimangono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda di fissazione anticipata oppure, se il periodo di validità del titolo si conclude prima che siano trascorsi cinque mesi, fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.
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