Art. 44
In vigore dal 30 giu 2005
1. In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della cauzione pari al prodotto della cauzione stessa per il coefficiente di riduzione.
2. Se il richiedente ritira la domanda di titolo conformemente all', paragrafo 2, viene svincolato l'80 % della cauzione originaria.
3. La cauzione è svincolata per intero dopo che il titolare del titolo abbia chiesto restituzioni pari al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in lotti proporzionali agli importi per i quali sono adempiute le condizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, purché sia stata fornita la prova che è stato chiesto un importo pari ad almeno il 5 % di quello indicato sul titolo.
4. Se il titolo di restituzione è stato utilizzato per meno del 95 % dell'importo relativamente al quale è stato rilasciato, viene incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e l'importo effettivamente utilizzato.
Tuttavia, se l'importo per il quale sono state adempiute le condizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, è inferiore al 5 % dell'importo indicato sul titolo, viene incamerata tutta la cauzione.
Se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è pari o inferiore a 100 euro, lo Stato membro interessato svincola l'intera cauzione.
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