Art. 31

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso. Per garantire il rispetto di tale obbligo è costituita la cauzione di cui all'. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono esigenze principali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all' e all'allegato VI, sezione V, del presente regolamento. Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo. Se il termine di tre mesi di cui al terzo comma non è rispettato, l'obbligo di cui alla prima frase del paragrafo 1 non può essere considerato adempiuto. Conseguentemente, la cauzione di cui all' è incamerata per l'importo in questione. 3.   La prova dell’adempimento dell’esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all'. La prova va fornita entro la fine del nono mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione. La cauzione di cui all' viene incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro tale termine.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo