Art. 27

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto e purché il nome e l'indirizzo del cessionario accettante siano indicati, al più tardi all'atto della presentazione della domanda, nella casella 20 del modulo di cui all'. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto. Prima dell'emissione del titolo, nella casella 22 deve essere inserita la dicitura seguente, completata conformemente ai dati relativi alla domanda: «I diritti possono eventualmente essere trasferiti a … (nome e indirizzo del cessionario)». Se nella domanda di titolo non sono stati indicati il nome e l'indirizzo di un cessionario, deve essere sbarrata la casella 6. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'obbligo di indicare il nome e l'indirizzo del cessionario nella casella 20 del modulo di domanda non sussiste con riferimento ai titoli di restituzione utilizzabili dal 1o giugno e riguardanti merci da esportare prima del 1o ottobre. In questi titoli di restituzione non deve essere sbarrata la casella 6. 3.   Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1043:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo