Art. 22
In vigore dal 30 giu 2005
1. Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, titoli di restituzione validi nella Comunità intera.
Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esso può includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.
2. Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all' del regolamento (CEE) n. 2825/93 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell' del presente regolamento.
Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all', paragrafo 1, terzo trattino, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, ed all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.
3. Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all', paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.
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