Art. 23

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento. 2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l', paragrafi 2 e 4, gli , l', paragrafo 1, gli , l', paragrafo 5, e gli del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento. 4.   Ai fini dell'applicazione degli del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo