Art. 18

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell', paragrafo 1, è pari o superiore all'80 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale. Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale. Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 59 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 o 2106 90 55 , è pari o superiore al 78 %, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all', moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (19) e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (20) o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie. 3.   Nella dichiarazione di cui all' il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1043:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo