Art. 13

In vigore dal 30 giu 2005
1.   In deroga all', paragrafo 3, possono essere trascurate le perdite pari o inferiori al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce. La soglia del 2 % è calcolata come rapporto tra il peso della sostanza secca di tutte le materie prime impiegate, previa detrazione delle quantità di cui all', paragrafo 2, ed il peso della sostanza secca delle merci effettivamente esportate, oppure applicando un qualsiasi altro metodo di calcolo appropriato alle condizioni di produzione delle merci. 2.   Ove la perdita inerente alla produzione superi il 2 %, la perdita in eccesso non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere perdite maggiori che siano debitamente comprovate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quali casi le autorità competenti hanno riconosciuto perdite maggiori e i motivi di tale riconoscimento. 3.   Le quantità effettivamente impiegate di prodotti agricoli incorporati nei residui sono prese in considerazione ai fini del versamento delle restituzioni. 4.   Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati da attribuire rispettivamente alla merce esportata e ai sottoprodotti.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo