Art. 11

In vigore dal 30 giu 2005
Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di ciascuna di tali merci. Tuttavia, per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base indicati nell'allegato III devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e dividendoli per 88. Nel caso in cui le merci siano state fabbricate in parte usando prodotti per i quali la restituzione all'esportazione è disciplinata dai regolamenti di cui all', paragrafo 1, e in parte usando altri prodotti, la quantità di riferimento relativa al primo gruppo di prodotti è determinata conformemente agli articoli da 6 a 10.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo