Art. 1
In vigore dal 30 giu 2005
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto riguarda il sistema di restituzioni all'esportazione istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, del regolamento (CE) n. 1255/1999, del regolamento (CE) n. 1260/2001, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e del regolamento (CE) n. 1785/2003.
Esso si applica all'esportazione tanto dei prodotti di base figuranti nell'allegato I del presente regolamento, qui di seguito denominati «prodotti di base», quanto dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all' del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate in uno degli atti seguenti:
a)
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75;
b)
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999;
c)
l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001;
d)
l'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003;
e)
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
Tali merci, qui di seguito denominate «merci», sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.
2. La restituzione all’esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell' del trattato e poi riesportate.
Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.
3. Eccetto per i cereali, non vengono versate restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II, rientranti nel codice NC 2208 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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