Art. 1

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto riguarda il sistema di restituzioni all'esportazione istituito a norma del regolamento (CEE) n. 2771/75, del regolamento (CE) n. 1255/1999, del regolamento (CE) n. 1260/2001, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e del regolamento (CE) n. 1785/2003. Esso si applica all'esportazione tanto dei prodotti di base figuranti nell'allegato I del presente regolamento, qui di seguito denominati «prodotti di base», quanto dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all' del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate in uno degli atti seguenti: a) l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75; b) l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999; c) l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001; d) l'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003; e) l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. Tali merci, qui di seguito denominate «merci», sono elencate nell'allegato II del presente regolamento. 2.   La restituzione all’esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell' del trattato e poi riesportate. Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci. 3.   Eccetto per i cereali, non vengono versate restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II, rientranti nel codice NC 2208 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1043:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo