Art. 2
In vigore dal 30 giu 2005
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo;
2)
«anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo;
3)
«aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all', paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, qui di seguito denominato «l'accordo»;
4)
«residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati;
5)
«sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati;
6)
«perdite» le quantità di prodotti o merci, risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possano essere commercializzate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punti 4), 5) e 6), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto 6), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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