Art. 24
In vigore dal 30 giu 2005
1. La domanda di titolo di restituzione ed il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 e devono indicare l'importo in euro.
Tali documenti devono essere compilati conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato VI del presente regolamento.
2. Quando il richiedente non intende effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello in cui chiede il titolo di restituzione, l'autorità competente può conservare il titolo di restituzione, in particolare sotto forma di fascicolo informatico. In tal caso l'autorità competente comunica al richiedente che il suo titolo di restituzione è stato registrato e gli fornisce le informazioni indicate sulla copia del titolo di restituzione rilasciata al titolare (qui di seguito denominata «esemplare n. 1»). La copia del titolo di restituzione in possesso dell'ente emittente, qui di seguito denominata «esemplare n. 2», non viene rilasciata.
L'autorità competente registra tutte le informazioni figuranti nei titoli di restituzione di cui alle sezioni III e IV dell'allegato VI nonché gli importi chiesti in forza del titolo.
Storico versioni
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