Art. 19
In vigore dal 30 giu 2005
1. Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale delle caseine, del codice NC 3501 10 , dei caseinati, del codice NC 3501 90 90 , e dell'ovoalbumina, dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione.
2. Per le merci dei codici NC 1902 11 00 , 1902 19 e 1902 40 10 , il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.
3. La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'.
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