Art. 17

In vigore dal 30 giu 2005
La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90 , o per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci. La dichiarazione vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2005/1043 — Testo vigente | Portale Normativo