Art. 49
In vigore dal 30 giu 2005
1. All'atto dell'esportazione, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all', che sono stati effettivamente impiegati ai sensi dell' nella fabbricazione delle merci da esportare e per i quali sarà chiesto il versamento di una restituzione; tuttavia, nel caso in cui la composizione delle merci sia stata determinata a norma dell', terzo comma, l'interessato deve far riferimento a tale composizione.
2. Quando per fabbricare una merce da esportare sono state usate altre merci, la dichiarazione dell'interessato deve indicare la quantità delle merci effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all', da cui derivano le merci in questione.
L'interessato corrobora la dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano necessari.
Per verificare l'esattezza della dichiarazione, le autorità competenti utilizzano qualsiasi mezzo adeguato.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano direttamente alla suddetta autorità competente tutte le informazioni che siano in grado di ottenere al fine di agevolare il controllo della dichiarazione.
Storico versioni
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